Svincolo Cauzione Definitiva

Il codice appalti, prevede lo svincolo della cauzione definitiva per gli appalti pubblici qualora durante l’esecuzione dei lavori si raggiunga un determinato importo predefinito.
Il raggiungimento di tale ammontare, deve essere ovviamente dimostrato e certificato mediante un documento ufficiale che affermi lo stato di avanzamento dei lavori.

Lo svincolo della cauzione definitiva è previsto sia in caso di appalti pubblici per l’esecuzione.

Lo svincolo avviene in maniera automatica, non serve quindi che il committente espliciti il suo assenso.
L’unica condizione prevista dal codice è che il richiedente dello svincolo, consegni preventivamente il documento certificante lo stato di avanzamento dei lavori all’ente garante, attestando quindi il raggiungimento della soglia dell’esecuzione del lavoro da parte dell’appaltatore.
Il documento può essere consegnato sia in forma originale sia in copia autenticata.

L’efficacia della polizza è estesa sino alla certificazione del collaudo provvisorio o sino alla certificazione di regolare esecuzione dei lavori.
In alternativa, la polizza mantiene la sua efficacia sino ad un anno dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

La normativa italiana si è espressa legiferando con l’art. 235 (svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo, art. 205, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, co. 1, d.m. n. 145/2000) in merito alle direttive previste per lo svincolo della cauzione definitiva:

  • “Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento. “
  • “Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. “
  • Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1.”
  • Art. 113 del codice dei contratti: “la garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione”.
  • Art. 123 del regolamento: “l’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato”.
  • Art. 235 del regolamento: “alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento”.

Detto ciò, sono previste due modalità di svincolo della cauzione:

  1. a seguito di un periodo pari a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori o della fornitura dei servizi
  2. alla certificazione del collaudo finale che deve essere effettuato non oltre i sei mesi successivi dall’ultimazione dei lavori.

In questo caso sono previste eccezioni in caso di particolare complessità dell’opera soggetta al collaudo, caso in cui è possibile richiedere una proroga sino ad un anno.