Garanzia Fideiussoria

La definizione di garanzia fideiussoria prevede come significato un “contratto assicurativo nel quale il fideiussore si pone come soggetto garante, previo pagamento di un premio, nei confronti del proprio cliente, il contraente della polizza”.
Solitamente, il contraente stipula questo tipo di fideiussioni nel caso in cui avesse bisogno di un garante per stipulare un accordo con un terzo soggetto, il beneficiario della polizza.

La garanzia fideiussoria può essere principalmente di due tipologie:

  • garanzia fideiussoria assicurativa
  • garanzia fideiussoria bancaria

Le due tipologie di polizze prevedono diverse caratteristiche che le contraddistinguono.
Innanzitutto l’iter burocratico tra le due è molto diverso: la garanzia fideiussoria assicurativa prevede tempistiche e documentazioni molto più snelle e leggere, che riducono quindi anche i tempi di erogazione.
Ma ancor più determinante è che l’agenzia bancaria potrebbe richiedere per l’erogazione della polizza, oltre al pagamento del premio (o denominato anche costo fideiussione), anche il congelamento di beni o titoli intestati al proprio cliente, come pegno per l’esborso effettuato.

La garanzia di tipo assicurativo invece, prevede unicamente il pagamento del premio assicurativo, senza che vi sia un ulteriore impegno della liquidità del cliente.

La garanzia prevede l’escussione della fideiussione.
Con il termine escussione della garanzia fideiussoria, intendiamo l’atto giuridico per mezzo del quale il beneficiario della polizza, può far richiesta ed conseguire il risarcimento previsto dalla fideiussione.
Il fideiussore quindi, è tenuto a pagare l’ammontare pattuito all’atto di stipulazione della polizza in caso di inadempienza del proprio cliente, ed eventualmente in un secondo momento, potrà riferirsi a quest’ultimo per rientrare dell’esborso.

Riepilogando, l’escussione della garanzia fideiussoria presume il versamento dell’ammontare pattuito all’atto di stipula della garanzia, dal fideiussore al beneficiario.