La fideiussione omnibus prevede la designazione di un accordo in cui un soggetto si rende garante dell’adempimento di obbligazioni condizionali o future, e non di un’ obbligazione o di un debito determinato al momento della stipulazione della fideiussione.
La fideiussione omnibus è una garanzia personale atipica, disciplinata nell’ordinamento giuridico italiano dall’art. 1936 del codice civile che regola la nozione di fideiussione, e in particolar modo, dall’art. 1938 che normalizza le fideiussioni per obbligazioni future o condizionali.
Ha carattere accessorio, il che significa che è presupposta l’esistenza di un’obbligazione principale di cui garantirne l’adempimento.
Questo tipo di polizza fideiussoria si caratterizza per la presenza in particolare di due clausole:
- Garanzia a prima richiesta e senza eccezioni: questo tipo di clausola stabilisce che il garante è tenuto a pagare su richiesta semplice scritta della banca qualsiasi somma richiesta, senza la possibilità di poter sollevare nessuna obiezione pertinente al debito garantito dalla fideiussione.
- Clausola estensiva: essa prevede come caratteristica principale l’estensione della copertura fideiussoria verso tutti i debiti che il soggetto fideiussore si troverà ad avere nei confronti dell’istituto bancario per un periodo di tempo futuro non prevedibile e non determinabile. Questo tipo di garanzia si estende anche agli eredi.
La fideiussione omnibus non presenta la possibilità che l’ammontare della garanzia ecceda ciò che è dovuto al debitore, tantomeno può essere concessa a condizioni più onerose.
Semmai, il codice civile, con l’art. 1941, prevede la possibilità che la fideiussione possa essere prestata per una parte del debito o per condizioni meno onerose.
L’ordinamento italiano esplicita un’altra condizione della fideiussione omnibus, ossia l’obbligo di indicare nella fideiussione l’importo massimo garantito in caso di obbligazioni future o condizionali.
Ciò nasce dall’intervento del nostro legislatore che, a causa di numerosi contenziosi che la fideiussione omnibus ha generato, ha dovuto intervenire con la l. 154/92 – Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Questa norma, giustifica appunto la condizione per cui il fideiussore non può impegnarsi per un importo eccedente quello stabilito nell’obbligazione principale.
In breve, la nuova procedura normativa, introduce la possibilità che la fidejussione possa essere prestata anche ad obbligazioni future o condizionali, ma solo con la previsione, dell’importo massimo garantito.
Difatti, prima che questa norma entrasse in vigore, le banche (sostenute dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione) difendevano la validità delle fideiussioni omnibus senza limite d’importo.
Con l’intervento del legislatore, fu quindi esclusa la validità delle fideiussioni senza indicazione dell’importo massimo garantito.