Svincolo Cauzione Provvisoria

Lo svincolo della cauzione provvisoria è il processo mediante il quale i soggetti partecipanti alla gara d’appalto che non si sono aggiudicati la prestazione dei lavori o dei servizi, vengono informati dalla stazione appaltante la mancato aggiudicazione della gara, e quindi appunto, il proseguo dello svincolo della stessa.

Nel caso del soggetto aggiudicatario della gara d’appalto, la norma prevede la cessazione automatica della gara. Ciò non avviene per i partecipanti non aggiudicatari: infatti, entro 30 giorno dal termine della gara, questi dovranno essere svincolati dalla cauzione provvisoria.

L’autorità, in merito alla vigilanza sui contratti pubblici, ha esplicitato le modalità di svincolo della cauzione provvisoria.
Questa, come appena menzionato, deve obbligatoriamente avvenire entro trenta giorni dall’aggiudicazione della gara, e ciò implica che la cauzione resta automaticamente attiva nella sua funzione di garanzia. Nel caso del soggetto aggiudicatario, sarà compito dell’amministrazione vigente svincolare la cauzione entro il termine previsto.

Altro caso disciplinato dall’autorità sui contratti pubblici, prevede che garanzia perda il suo titolo nel caso in cui questa si presenti come una mancanza del procedimento.
In pratica, nel caso in cui ci si aggiudichi la gara d’appalto, la cauzione provvisoria trova
completezza nell’erogazione della cauzione definitiva.
In questo caso, la cauzione provvisoria diviene efficace solo dopo aver dimostrato l’effettivo possesso dei requisiti tecnici, qualitativi e patrimoniali richiesti dalla stazione appaltante e spesso, anche al soggetto concorrente secondo in graduatoria.

Nel caso in cui il soggetto che si è aggiudicato la gara di appalto non possa dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, la normativa prevede la determinazione  di una nuova aggiudicazione. Solitamente, il primo concorrente candidabile sarà il soggetto risultante secondo in graduatoria al termine della gara d’appalto.