La lingua italiana, definendo chi è un coobbligato, definisce con questo termine una persona che, con la compartecipazione di uno o più soggetti, risulti responsabile dell’adempimento di un debito o di una sanzione, in seguito ad un accordo precedentemente pattuito.
E’ molto comune che in ambito assicurativo ci si vada ad imbattere in questo termine per quanto riguarda le polizze fideiussorie, molto spesso riferendosi al coobbligato della fideiussione.
Il significato di questo termine, implica che all’atto della stipula della fideiussione assicurativa, il fideiussore (ovvero l’ente che eroga la polizza: ente bancario, agenzia assicurativa o altro tipo di istituto bancario riconosciuto) si trovi a redigere il documento fideiussorio con uno o più soggetti.
In questo caso, il documento avrà come intestatario più coobbligati.
E’ difatti una soluzione abbastanza comune che, il fideiussore, possa avanzare dubbi sulla solidità economica del richiedente della polizza. In questo caso, una soluzione legittima è quella di stipulare la polizza a nome di due o più soggetti, che così sottoscrivendo il contratto, diventano pienamente responsabili della buona conclusione dell’accordo stipulato.
In caso contrario, qualora questi soggetti non subentrino alla stipulazione della polizza, l’ente erogatore potrebbe rifiutare la stipulazione della stessa.
Apponendo la propria firma sul contratto fideiussione, i soggetti coobbligati diventano pienamente responsabili in caso di risarcimento dell’ente fideiussore nel caso in cui avvenga l’escussione della fideiussione.
Ciò significa che il beneficiario della polizza potrebbe richiedere, avendone il pieno diritto, di incassare il risarcimento definito al momento della stipula del contratto qualora si verificassero atti di inadempienza rispetto l’accordo preso.